PROPOSTA DI LEGGE
“Istituzione del Parco Regionale denominato Parco Regionale dell’ Irpinia d’ Oriente”
Ad iniziativa del Consigliere SD Angelo Giusto
Napoli, 05 maggio 2008
RELAZIONE
Il parco dell’Irpinia d’ Oriente si costruisce con progetti che usano la gomma più che la matita. Dobbiamo togliere e non mettere. Dobbiamo cucire in una nuova alleanza il vuoto e il silenzio e la luce e il cibo e il pensiero e l’arte di trascorrere il tempo. Dobbiamo cucire fabbriche nuove, come quella del vento, a fabbriche antiche, come quella del pane.
Il parco già c’è, bisogna solo usarlo. E’ un piccolo angolo di quel grande parco che dovrebbe chiamarsi “parco mondiale della terra tonda”.
Alla luce dei pericoli che corre il nostro pianeta, che esiste da quattro miliardi di anni, è chiaro che bisognerebbe dichiararlo per intero “area protetta”. Gli uomini stanno in giro da tre milioni di anni. Tempo infimo, ma buono per sterminare i nostri compagni di avventura. Del miliardo di specie vegetali e animali che la terra tonda ha partorito, ne è rimasto solo l’uno per cento.
Siamo troppi: tre nuovi nati ogni secondo, 26.000 al giorno, 95 milioni all’anno. Nel 1800 eravamo un miliardo, 1910 quattro miliardi, nel 2000 sei miliardi. Continuando di questo passo, nel giro di un secolo non ci sarà spazio neppure per muovere un passo. C’è un modo di usare il mondo, che sinteticamente potremmo definire”ipercapitalista”, a cui noi ci opponiamo radicalmente.
Nel nostro parco non c’è spazio per il mito dello sviluppo. Non diremo mai che il nostro parco è un’ occasione per lo sviluppo. Abbiamo avuto l’ardire di usare questa parola perfino dopo il terremoto. Abbiamo concepito la ricostruzione come occasione di sviluppo e abbiamo visto com’è andata.
Noi siamo ambiziosi: chiediamo all’umanità di correggere la propria traiettoria. E cominciamo da qui, dai nostri luoghi, dai nostri incontri.
Lo spazio è limitato e una crescita continua può solo lacerare il delicato involucro che ci contiene.
Il nostro è il parco della decrescita. Il nostro è un granello per inceppare il meccanismo infernale a cui ogni giorno lavorano le oligarchie politiche ed economiche.
Abbiamo capito che abitare un territorio sano è la condizione per poter abitare in maniera sana anche la parti malate, anche gli altri luoghi in cui scegliamo o siamo costretti ad andare. Il nostro non è un recinto.
Siamo per l’andare e il venire. E la nostra è una frontiera fra il basso occidente e l’alto oriente.
Il nostro non è un parco contemplativo, ma lievemente insurrezionale. Qui se si fanno passeggiate sono passeggiate intimamente rivoluzionarie. Non camminiamo nel giorno di festa per riposarci dagli imbrogli dei giorni feriali. Camminiamo come forma d’ amore urgente.
di Franco Arminio – Corriere del Mezzogiorno – Sabato 3 maggio 2008
“Istituzione del Parco Regionale denominato Parco Regionale dell’ Irpinia d’ Oriente”
ART. 1
(Istituzione del Parco Regionale denominato Parco regionale dell’ Irpinia d’Oriente)
1. E`istituito, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, il Parco regionale dell’ Irpinia d’ Oriente, di seguito denominato «Parco regionale».
2. La delimitazione del Parco Regionale coincide con parte dei territori dei Comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza, Guardia, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra, Rocca S.F., Teora, Torella, S. Andrea.
3. I Consigli Comunali dell’area parco individueranno con atto consiliare quali parti del loro territorio dovranno far parte dell’area protetta. Il presidente della Giunta Regionale sentiti gli enti locali interessati, provvede, in via definitiva, con proprio decreto, alla delimitazione, alla zonizzazione e alle misure di salvaguardia del territorio del Parco Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L’Ente Parco Regionale ha personalità di diritto pubblico.
5. All’Ente Parco Regionale si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, e successive modificazioni. All’art. 5 della suddetta legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «13. Ente Parco Regionale denominato Parco regionale dell’Irpinia d’ Oriente».
6. La pianta organica dell’Ente Parco Regionale è determinata e approvata entro due mesi dalla data di costituzione del consiglio direttivo del medesimo Ente, in conformità alle Disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
ART. 2
(Finalità e attività del Parco Regionale)
1. L’istituzione e la gestione del Parco Regionale perseguono armonicamente i seguenti obiettivi:
a) garantire la tutela ed il recupero del paesaggio rurale del parco regionale dell’Irpinia d’ Oriente;
b) salvaguardare il patrimonio faunistico, botanico e architettonico;
c) promuovere e valorizzare i beni ambientali e culturali che si trovano lungo il percorso e salvaguardare i beni pubblici dell’ umanità come acqua ed aria.
ART. 3
( Delimitazioni)
La delimitazione del Parco Regionale coincide con parte dei territori dei Comuni di Andretta, Aquilonia, Bisaccia, Cairano, Calitri, Conza, Guardia, Lacedonia, Lioni, Monteverde, Morra, Rocca S.F., Teora, Torella, S. Andrea.
ART. 4
(Organi dell’Ente Parco Regionale, sede e personale)
1. Sono organi dell’Ente Parco Regionale cosi come definiti dagli art. 7, 8, 9, 10, 11,12 e 13 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, e successive modificazioni.
2. Il consiglio direttivo dell’Ente Parco Regionale individua all’interno del proprio territorio la sede legale e amministrativa dell’Ente stesso, entro due mesi dalla data della costituzione del medesimo consiglio.
3. L’Ente Parco Regionale può avvalersi di personale in posizione di comando, nonchè di mezzi e di strutture messi a disposizione dalla Regione Campania, dalle province e dagli enti locali interessati, nonchè da altri enti pubblici, secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
ART. 5
(Finanziamenti)
1. Costituiscono entrate dell’Ente Parco Regionale, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi della Regione Campania e degli enti pubblici;
c) i finanziamenti concessi dall’Unione europea;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro previsti dagli articoli 10 e 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
e) eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla normativa vigente in materia, i proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
h) i proventi delle sanzioni derivanti dall’inosservanza delle norme regolamentari stabilite dell’Ente Parco Regionale;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all’attività dell’Ente Parco Regionale.
ART. 6
(Convenzioni, promozioni)
1. L’Ente Parco Regionale può avvalersi, previa stipula di un’apposita convenzione, degli enti strumentali della Regione Campania per tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità dell’area protetta.
2. Al fine di promuovere e di incentivare le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni residenti all’interno del Parco Regionale, l’Ente Parco Regionale può concedere l’uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e a prodotti locali che presentano requisiti di qualità e che soddisfano le finalità dello stesso Parco.
ART. 7
(Misure di Salvaguardia)
Fino all’adozione da parte del Consiglio Regionale della definitiva perimetrazione prevista dalla L.R. n. 33/94
Con la zona A) di riserva integrale
Con la zona B) di riserva centrale
Con la zona C) di riserva controllata
Sono consentiti nelle aree delimitate dal Parco regionale:
1. il mutamento di destinazione d’uso degli edifici esistenti, in assenza degli interventi edilizi, previo parere favorevole dell’Ente Parco;
2. le recinzioni delle proprietà con siepi a verde o staccionate;
3. lo sviluppo della tecnica delle serre, purchè non arrechi danno al paesaggio;
4. interventi di forestazione e conservazione di aree boscate particolarmente sui terreni incolti e la realizzazione di Parchi pubblici sulle aree industriali dimesse;
Non sono consentiti nelle aree delimitate dal Parco regionale:
1. l’apertura di assi viari o di svincoli autostradali ed il ricoprimento a cemento o ad asfalto delle carrarecce campestri in terra battuta;
2. l’installazione di nuove infrastrutture o di elettrodotti aerei;
3. l’apertura di cave o discariche;
4. l’ampliamento delle strutture industriali, di depurazione delle acque o ferroviarie già esistenti.
Art. 8
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l’organizzazione e per il primo funzionamento del Parco Regionale è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2008 prelevando dal «Fondo per la istituzione ed il funzionamento dei Parchi e riserve naturali per la realizzazione di Piani e Programmi per la valorizzazione e tutela ambientale» di cui all’art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33
2. Per il funzionamento del Parco Regionale negli anni successivi si provvederà ai sensi del comma 2 all’art. 28 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33.
ART. 9
(Disposizioni finali)
1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 1 settembre 1993 n. 33., e successive modificazioni.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA, RACCOLTA ADESIONI E DIBATTITO SONO SUL BLOG DELLA COMUNITA’ PROVVISORIA
http://comunitaprovvisoria.wordpress.com
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speriamo nell’approvazione del progetto di legge